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Sez. 2, Sentenza n. 2392 del 29/01/2009 (Rv. 606397 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE | Mutamento di detenzione in possesso - Presupposti - Manifestazione esteriore - Mutamento dell'"animus" - Atto concretizzante opposizione del detentore nei confronti del possessore - Necessità - Inottemperanza alle pattuizioni relative alla costituzione della detenzione o meri atti di esercizio del possesso - Inidoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606397-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE

L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene).(Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'interversione del possesso, da parte del locatario di un immobile, sulla base della volontaria e prolungata inadempienza al pagamento del canone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)