Sez. U, Sentenza n. 5038 del 11/03/2004 (Rv. 571030 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Condotte costituenti illecito disciplinare - Concreta individuazione - Competenza degli organi disciplinari - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, non compete alla Corte di cassazione, nell'esercizio del proprio potere di controllo di legittimità, sindacare l'apprezzamento della rilevanza del fatto assunto nel capo di incolpazione, essendo questo di competenza degli organi disciplinari forensi. (Principio espresso in fattispecie di registrazione, di nascosto, di una conversazione telefonica con un collega, in violazione del divieto posto dal codice deontologico forense).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)