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Sez. 3, Sentenza n. 506 del 14/02/1969 (Rv. 338627 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - ONERE DELLA PARTE - AMBITO - ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL TERMINE PER LA CHIAMATA - LIMITI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO EX ART. 295 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338627-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - ONERE DELLA PARTE - AMBITO - ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL TERMINE PER LA CHIAMATA - LIMITI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO EX ART. 295 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*

L'art. 269 cod. proc. civ. prescrive rigorosamente l'Onere di citare il terzo alla prima udienza o, quanto meno, di chiedere nel corso di essa l'assegnazione di un termine per la relativa chiamata, ma non anche che il giudice debba necessariamente provvedere nella medesima udienza. Il termine per la chiamata del terzo puo essere concesso anche in una udienza successiva, purche prima dell'inizio dell'istruttoria, per modo che siano garantiti gli interessi delle parti e la regolare Costituzione del rapporto processuale, ossia gli scopi per la cui realizzazione e dettata la norma del citato art. 269. La concessione del termine per la chiamata non e impedita dal provvedimento di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., perche tale provvedimento rende temporaneamente superflua la partecipazione al giudizio da parte del terzo, e la mancata concessione immediata del termine non compromette gli interessi delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)