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Sez. 3, Sentenza n. 3917 del 21/11/1975 (Rv. 378178 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - FINALITA DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - ORDINANZA DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI CHIAMATA IN CAUSA - REVOCA - LIMITI TEMPORALI.*
Stato
decisa il 1975-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378178-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - FINALITA DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - ORDINANZA DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI CHIAMATA IN CAUSA - REVOCA - LIMITI TEMPORALI.*

La facolta di chiamare in causa un terzo, al quale si ritenga comune la lite, e dettata non soltanto nell'interesse delle parti ma anche, e principalmente, per garantire la regolare Costituzione del rapporto processuale, il che postula la rigorosa osservanza dello art 269 cod proc civ ed il conseguente Onere di citare il terzo alla prima udienza o, quanto meno, di chiedere al giudice, in quella udienza, l'assegnazione di un termine per la relativa chiamata. Per prima udienza deve intendersi non gia quella di comparizione delle parti, ma quella di effettiva trattazione della causa, oltre la quale l'Esercizio della detta facolta e precluso; cosicche una revoca dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di chiamata in causa, e la conseguente ammissione della chiamata non e piu possibile dopo quell'udienza. (Conf 618/69, mass n 338845; 506/69, mass n 338627; (Conf 2664/67, mass n 330081).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)