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Sez. 3, Ordinanza n. 15346 del 12/07/2011 (Rv. 618858 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza di Cassazione - Procedimento di correzione di errore materiale - Proposizione con ricorso ex art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ. - Termine perentorio ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618858-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Il termine perentorio per il deposito del ricorso, previsto dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche alla procedura di correzione di errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione, poiché anche tale procedimento, secondo quanto stabilito dall'art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ., va proposto con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti del cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)