Sez. 3 - , Ordinanza n. 24679 del 05/11/2020 (Rv. 659764 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Svolgimento di attività lavorativa in Italia - Ragione sufficiente per il suo rilascio - Esclusione - Condizione di vulnerabilità - Peggioramento delle condizioni economiche - Rilevanza - Esclusione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese non costituisce, da sola, una ragione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia perché tale permesso è misura temporanea, laddove lo svolgimento dell'attività lavorativa (in particolare, a tempo indeterminato) legittimerebbe un permesso di soggiorno "sine die", sia perché la vulnerabilità, richiesta dall'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)