Sez. 3 - , Ordinanza n. 11936 del 19/06/2020 (Rv. 658019 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Danni gravi ex art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Effettività - Personalizzazione del rischio - Necessità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine di ritenere integrate le due fattispecie normative di cui all'art. 14, lettera a) (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte) e lettera b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), del d.lgs. n. 251 del 2007, è necessario, diversamente da quanto disposto alla lettera c) del medesimo art. 14, che i rischi ai quali sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro in patria siano "effettivi" (come richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. g), dello stesso decreto) e, cioè, "individuali" o almeno "individualizzati" e non già configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Direttive del Consiglio CEE del 2011 num. 95 art. 15, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)