Sez. U, Sentenza n. 5521 del 17/06/1996 (Rv. 498102 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI - IN GENERE | Tasse per il servizio di assistenza ai voli - Riscossione - Poteri dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (A.A.A.V.T.A.G.) - Diffida dei vettori morosi ed emissione di ordinanza-ingiunzione - Controversia relativa alla nullità dell'atto impositivo - Giurisdizione - Dell'A.G.O. - Competenza del Pretore quale giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Sussistenza - Ambito dell'opposizione - Estensione al merito della pretesa della P.A. - Sussistenza - Previo ricorso in via amministrativa al Ministro dei trasporti - Necessità - Esclusione.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI - IN GENERE
Con riguardo alla procedura di riscossione delle tasse per servizi di assistenza ai voli, prevista dall'art. 5 legge n. 385 del 1990 (disciplina di carattere transitorio, a seguito della trasformazione in S.p.A. dell'Azienda autonoma di assistenza al volo e del mutamento delle predette tasse in "tariffe", ai sensi del D.L. n. 251 del 1995, conv. nella l. n. 351 del 1995) - in forza della quale l'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale (A.A.A.V.T.A.G.) provvede a diffidare direttamente i vettori morosi e ad emettere ordinanza-ingiunzione a norma dell'art. 18 legge n. 689 del 1981 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del Pretore, quale giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, la controversia con la quale il vettore aereo ingiunto deduca la nullità del provvedimento impositivo, trattandosi di giudizio tendente a far valere il diritto soggettivo a non sottostare al pagamento (che si assuma in tutto o in parte non dovuto) di una tassa, diritto che non può che essere esercitato attraverso l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 legge n. 689 del 1981 - la quale rappresenta il mezzo d'impugnazione specifico, a cognizione piena, attivabile in via generale dall'ingiunto per proporre, oltre alle questioni relative alla regolarità formale ed all'esecutorietà del provvedimento, anche quelle riguardanti il merito della pretesa della P.A. -, senza che debba previamente proporsi ricorso in via amministrativa al Ministro dei trasporti, in quanto la norma innovativa della procedura di riscossione della tassa di cui al richiamato art. 5 l. n. 385 del 1990 induce a considerare superate le disposizioni che prevedevano detto ricorso amministrativo (art. 11 legge n. 411 del 1977 e art. 9 D.M. 18 maggio 1989).
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1977 num. 411 art. 11, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., DM Trasporti 18/05/1989 art. 9, Legge 15/12/1990 num. 385 art. 5, Decreto Legge 28/06/1995 num. 251 art. 2, Legge 03/08/1995 num. 351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)