Sez. U, Sentenza n. 10189 del 29/11/1994 (Rv. 488894 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TRIBUTI RISCOSSI A MEZZO DI INGIUNZIONE | Tributi non soppressi dalla riforma del 1972 - Opposizione del contribuente ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910 - Poteri del giudice adito - Portata - Pendenza del procedimento amministrativo in ordine alle medesime questioni -Influenza - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TRIBUTI RISCOSSI A MEZZO DI INGIUNZIONE
"Nel giudizio di opposizione, proposto dal contribuente ai sensi dell'art. 3 del RD 14 aprile 1910, n. 639, avverso l'ingiunzione notificatagli dal comune per il pagamento di tributi non soppressi con la riforma tributaria del 1972 (nella specie del canone preteso per la raccolta, allontanamento, depurazione e scarico di acque di rifiuto), il giudice adito deve procedere alla verifica, non solo della legittimità dell'ingiunzione, ma anche - in piena autonomia e nei limiti della domanda proposta dall'opponente, nonché delle eventuali domande riconvenzionali dell'ente opposto - delle condizioni di forma, cui l'esercizio della presa tributaria è dalla legge subordinato, ed altresì della legittimità della pretesa medesima sotto l'aspetto sostanziale, al fine di accertare se ed in quali limiti si siano realizzate gli elementi ed i presupposti di fatto della fattispecie impositiva, anche quando le relative questioni siano state oggetto di ricorso in via amministrativa, secondo la previsione dell'art. 20 del DPR 26 ottobre 1972 n. 638, ed il procedimento amministrativo sia ancora pendente".
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)