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Sez. 5, Sentenza n. 1089 del 15/11/1968 Ud. (dep. 07/02/1969) Rv. 110255 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA -PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO E PROVA DELLE IMPOSSIBILITA DI PORTARE A CONOSCENZA DEL GIUDICE IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110255-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA -PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO E PROVA DELLE IMPOSSIBILITA DI PORTARE A CONOSCENZA DEL GIUDICE IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITA.*

Nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna non si rende rigidamente applicabile l'ultimo comma dell'art.498 cod.proc.pen., nel senso che la prova dell'impedimento legittimo dell'imputato pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, a differenza di cio che avviene nel giudizio contumaciale, puo invalidare la sentenza stessa per assenza di un suo presupposto legale (assenza ingiustificata dell'opponente). Perche, tuttavia, la prova tardiva dell'impedimento possa avere Rilevanza e necessario che si dimostri non solo l'esistenza di detto impedimento, ma anche che l'opponente abbia fatto quanto a lui era possibile per portare tempestivamente a conoscenza del giudice il fatto che non gli consente di presentarsi all'udienza. Solo la formale sussistenza di entrambe le condizioni puo determinare l'annullamento della sentenza che abbia dichiarato l'esecutivita del decreto. (V.109264, anno 1968 e 105583, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)