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Sez. L, Sentenza n. 7513 del 08/07/1995 (Rv. 493203 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità di buonuscita - Rivalutazione ed interessi ex art.429 cod. proc. civ. - Decorrenza - Domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria in base al tasso degli interessi corrisposti su conti correnti bancari o su buoni ordinari del tesoro - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493203-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, concernente l'estensione ai crediti previdenziali della disciplina di cui all'art.429, terzo comma, cod. proc. civ., sul credito verso l'I.N.A.D.E.L. per l'indennità di buonuscita spettano la rivalutazione monetaria (secondo gli indici I.S.T.A.T.) e gli interessi (da applicarsi sulle somme via via rivalutate), a far tempo, ai sensi dell'art.7 della legge n.533 del 1973, dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla data di maturazione del credito, coincidente con quella del collocamento a riposo. Conseguentemente non è fondata la pretesa dell'assicurato diretta alla liquidazione della rivalutazione monetaria in misura più elevata, in base al tasso degli interessi corrisposti su conti correnti bancari o sui buoni ordinari del tesoro (B.O.T.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)