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Sez. U, Sentenza n. 8478 del 30/07/1993 (Rv. 483367 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Integrazione al minimo del trattamento pensionistico spettante in forza di sentenza della Corte Costituzionale - Interessi sul relativo credito previdenziale - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483367-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere

Con riguardo a fattispecie non soggetta, "ratione temporis", alla disposizione di cui all'art. 16, comma sesto della legge n. 412 del 1991, gli interessi su credito previdenziale per integrazione al minimo del trattamento pensionistico divenuta spettante in forza di sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale decorrono dalla data dell'eventuale provvedimento di liquidazione, sia pure inesatta, della pensione, oppure dall'inutile scadenza del centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa della medesima prestazione, nonché dalle successive scadenze dei singoli ratei, non rilevando in contrario l'anteriorità di queste date alla pubblicazione della sentenza suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)