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Sez. 2, Sentenza n. 4847 del 05/08/1988 (Rv. 459668 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNAZIONI AMMISSIBILI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*
Stato
decisa il 1988-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459668-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNAZIONI AMMISSIBILI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*

Nel caso in cui il Presidente del tribunale su ricorso anche di uno solo degli arbitri provvede ai sensi dell'art. 814 comma secondo cod. proc. civ. alla liquidazione degli onorari degli arbitri, non trovano applicazione le Disposizioni sull'opposizione a decreto ingiuntivo, né sono applicabili le Disposizioni speciali attinenti ai compensi degli ausiliari del giudice (art. 614, 633, 636 cod. proc. civ., artt. 53 e 52 disp. Att. Cod. proc. civ.). il detto provvedimento è soltanto impugnabile con ricorso per Cassazione per violazione di legge ex art. 111 cost., trattandosi di provvedimento decisorio, diretto a risolvere il conflitto tra gli arbitri e le parti del procedimento arbitrale, e suscettibile di passare in giudicato in quanto non soggetto a particolari mezzi di impugnazione, né revocabile o modificabile dal giudice che lo ha emesso. (V 4722/87, mass n 453365).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)