Sez. 1, Sentenza n. 4722 del 27/05/1987 (Rv. 453365 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE.*
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE.*
È impugnabile per Cassazione, a sensi dell'art. 111 cost., l'ordinanza con cui il Presidente del tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri a norma dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. trattandosi di provvedimento che ha carattere decisorio, in quanto diretto a risolvere il conflitto d'interessi tra gli arbitri (creditori) e le parti del procedimento arbitrale (debitori), e che è suscettibile di passare in giudicato, perché non soggetto a particolari mezzi d'impugnazione ovvero a reclamo, e non revocabile o modificabile dal giudice che lo ha emesso. (V 3367/83, mass n 428264; (Conf 688/83, mass n 425424; (Conf 815/75, mass n 374189).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)