Sez. 3, Sentenza n. 1959 del 04/06/1969 (Rv. 341131 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME LIMITATIVE DEL DIRITTO DELL'IMPIEGATO STATALE INFORTUNATO ALL'INDENNIZZO.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI EFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME LIMITATIVE DEL DIRITTO DELL'IMPIEGATO STATALE INFORTUNATO ALL'INDENNIZZO.*
L'efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalita di una norma trova un limite (C.d. insanabilita del rapporto alla dichiarazione di incostituzionalita) negli effetti preclusivi del giudicato, nel compimento di termini di prescrizione o di decadenza, o in Atti negoziali o altri Atti o fatti che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale nonostante l'inefficacia della norma incostituzionale. (nella specie, e stato rilevato che, al momento della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza 30 gennaio 1962, n.1, della Corte costituzionale, che dichiaro illegittimi i principi limitativi del diritto al risarcimento dell'impiegato infortunato contenuti nel d.l.l. 21 ottobre 1915, n.1558, e nella legge 28 maggio 1936, n.1126, si era gia compiuto il periodo biennale della prescrizione del diritto al risarcimento e che pertanto, la situazione era esaurita). (V. 582-69, massima n.338771 578-69, massima n.338764 3244-68, massima n.336203 2942-68, massima n.335718).*
Riferimenti normativi: Legge 21/10/1915 num. 1558 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 28/05/1936 num. 1126 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)