Sez. L, Sentenza n. 2186 del 08/04/1982 (Rv. 420058 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE STESSA - PAGAMENTO DELLA PENSIONE - ACQUIESCENZA TACITA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE STESSA - PAGAMENTO DELLA PENSIONE - ACQUIESCENZA TACITA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
La sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 447 cod. proc. civ., con cui sia stato riconosciuto il diritto del lavoratore alla pensione di Invalidità con la liquidazione della pensione stessa a carico dell'ente previdenziale, obbliga quest'ultimo al pagamento di tale prestazione, con la conseguenza che tale comportamento non può essere ritenuto come acquiescenza, cioè come comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi del gravame, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ.. (V 1396/80, mass n 404935).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 447
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)