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Sez. L, Sentenza n. 1396 del 27/02/1980 (Rv. 404935 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - PRONUNCIA DI SENTENZA ESECUTIVA CONTENENTE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - OBBLIGO DELL'INPS DI PAGAMENTO DELLA PENSIONE STESSA - COMPIMENTO DELL'ATTIVITA RELATIVA - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404935-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - PRONUNCIA DI SENTENZA ESECUTIVA CONTENENTE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - OBBLIGO DELL'INPS DI PAGAMENTO DELLA PENSIONE STESSA - COMPIMENTO DELL'ATTIVITA RELATIVA - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La sentenza provvisoriamente esecutiva, a norma dell'art 447 cod proc civ, con la quale sia stato riconosciuto il diritto del lavoratore alla pensione di invalidita e sia stato demandato all'istituto previdenziale la liquidazione della prestazione, obbliga questo ultimo a provvedere al pagamento della pensione stessa e, pertanto, il compimento di tale attivita da parte del predetto istituto non puo essere considerato in alcun modo come acquiescenza al giudicato e quindi come manifestazione di volonta incompatibile di valersi dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ai sensi dell'art 329 cod proc civ. (V 3276/79, mass n 399661; (V 670/77, mass n 384238; (V 4391/76, mass n 383110; (V 1261/75, mass n 374736).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)