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Sez. L, Sentenza n. 13056 del 04/12/1991 (Rv. 474894 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rendita di passaggio | Dimissioni del lavoratore da rapporto sospeso per intervento della C.I.G. - Diritto della rendita - Condizioni - Ragioni profilattiche eventualmente concorrenti con altri motivi - Ampiezza dell'intervallo temporale tra un precedente licenziamento - Inefficace per intervento straordinario della C.I.G. a favore di impresa industriale fallita e le successive dimissioni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474894-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rendita di passaggio

In tema di malattie professionali, la prosecuzione del rapporto con impresa industriale fallita, prevista, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 301 del 1979, ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, con temporanea inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore, non esclude la possibilità di ripresa dell'attività lavorativa morbigena -una volta cessata l'integrazione salariale- con la curatela fallimentare o con altra impresa che rilevi l'azienda dell'impresa fallita. Ne consegue che il lavoratore, perdurando il rapporto (anche se sospeso per intervento della c.i.g.), può ad esso porre termine per dimissioni, con diritto alla rendita di passaggio ex art. 150 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, purché comprovi le ragioni profilattiche richieste da tale norma, anche se con tali ragioni concorrano altri motivi, come, ad esempio, l'accesso al prepensionamento, attesi l'interesse del lavoratore a porsi al riparo dall'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa morbigena già svolta e la funzione (agevolativa dell' abbandono della lavorazione morbigena) propria di detta rendita, non costituendo idonea motivazione dell'esclusione del motivo profilattico l'ampiezza dell'intervallo temporale fra il precedente licenziamento inefficace e le successive dimissioni del lavoratore.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25, Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)