Sez. L, Sentenza n. 13047 del 21/12/1995 (Rv. 495178 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Carattere autonomo rispetto alla tutela ripristinatoria - Revoca sopravvenuta del licenziamento - Irrilevanza - Diritto all'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione ex art. 18, ultimo comma, nuovo testo, Stat. Lav. - Spettanza al lavoratore reintegrato nel posto di lavoro a seguito della revoca predetta - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108 la tutela risarcitoria prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 in favore del lavoratore il cui licenziamento risulti invalido o inefficace (nella misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione) ha carattere autonomo rispetto alla tutela ripristinatoria prevista dalla medesima norma, e deve essere riconosciuta anche quando sia sopravvenuta la revoca del licenziamento, ove questo abbia di fatto interrotto il regolare svolgimento del rapporto con l'allontanamento del dipendente dal posto di lavoro, determinando conseguenze dannose non eliminate da detta revoca del provvedimento espulsivo. In tale ipotesi, ove la funzionalità di fatto del rapporto sia stata già ripristinata, non può essere invece riconosciuto il diritto alla indennità pari a quindici mensilità di retribuzione, che ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 18 (nuovo testo) il lavoratore licenziato ha facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro; tale scelta presuppone infatti necessariamente l'attualità dell'obbligo di reintegrazione, e non è possibile quando il lavoratore abbia già ripreso servizio, manifestando una volontà incompatibile con la rinuncia alla prosecuzione del rapporto implicita in detta scelta.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)