Sez. 3, Sentenza n. 727 del 29/05/1967 Ud. (dep. 31/07/1967) Rv. 105114 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI DI IMPRENDITORI INDIVIDUALI O DI PERSONE PREPOSTE A SOCIETA - REATO PROPRIO - CONCORSO DI SOGGETTI NON QUALIFICATI - CONDIZIONI. *
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI DI IMPRENDITORI INDIVIDUALI O DI PERSONE PREPOSTE A SOCIETA - REATO PROPRIO - CONCORSO DI SOGGETTI NON QUALIFICATI - CONDIZIONI. *
Il reato di bancarotta fraudolenta - sia per fallimento dell'impresa individuale che per fallimento dell'impresa sociale - e un reato proprio, in quanto non puo essere commesso che, rispettivamente, dall'imprenditore dichiarato fallito e dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della societa dichiarata fallita (art 223 legge fallimentare). In tale reato possono eventualmente concorrere, in base alle norme generali sul concorso di piu persone nel reato, altri soggetti non qualificati, quando ricorre la attivita tipica di almeno una persona che possieda le qualita previste nella legge sul fallimento. Ove tale situazione si verifichi, bene e ravvisato il concorso di persona non qualificata nel fatto di bancarotta fraudolenta, purche la sua attivita si sia inserita nel fatto, abbia avuto un'influenza causale nell'evento e sia stata svolta da persona consapevole della qualifica del soggetto attivo primario. (V in genere, nel senso che anche l'extraneus puo rispondere di responsabilita concorsuale, 103945, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)