Sez. 5, Sentenza n. 4008 del 15/12/1981 Ud. (dep. 19/04/1982) Rv. 153256 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI DI IMPRENDITORI INDIVIDUALI O DI PERSONE PREPOSTE A SOCIETÀ - REATO PROPRIO - CONCORSO DI SOGGETTI NON QUALIFICATI - CONDIZIONI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FATTI DI IMPRENDITORI INDIVIDUALI O DI PERSONE PREPOSTE A SOCIETÀ - REATO PROPRIO - CONCORSO DI SOGGETTI NON QUALIFICATI - CONDIZIONI.*
Il reato di bancarotta fraudolenta, sia per fallimento della impresa individuale che per il fallimento dell'impresa sociale, è un reato proprio, in quanto non può essere commesso che, rispettivamente, dall'imprenditore dichiarato fallito o dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società dichiarata fallita (artt. 223 legge fallimentare). In tale reato possono eventualmente concorrere, in base alle norme generali sul concorso di più persone nel reato, altri soggetti non qualificati, quando ricorre l'attività tipica di almeno una persona che possiede le qualità previste nella legge sul fallimento. Ove tale situazione si verifichi, correttamente viene ravvisato il concorso di persona non qualificata nel fatto di bancarotta fraudolenta, purché la sua attività si sia inserita nel fatto, abbia avuto una influenza causale nell'evento e sia stata svolta da persona consapevole della qualificazione del soggetto attivo. (V mass n 123016; (V mass n 118628; (Conf mass n 105114).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)