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Sez. L, Sentenza n. 1833 del 16/03/1984 (Rv. 433905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SENTENZA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO A RESTITUIRE IL LAVORATORE ALLE MANSIONI PRECEDENTI - OPERATIVITÀ NEL CAMPO DEL POSSIBILE GIURIDICO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SENTENZA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO A RESTITUIRE IL LAVORATORE ALLE MANSIONI PRECEDENTI - OPERATIVITÀ NEL CAMPO DEL POSSIBILE GIURIDICO - EFFETTI.*

La sentenza di condanna del datore di lavoro a restituire il lavoratore alle mansioni dalle quali questo sia stato illegittimamente distratto, opera nel campo del così detto possibile giuridico e non già nel diverso del possibile materiale, poiché non impone un facere infungibile, ma, contenendo l'accertamento dell'avvenuta violazione di un Obbligo negativo (divieto di adibizione del lavoratore a mansioni non equivalenti), realizza con ciò l'interesse del lavoratore stesso il quale, non essendo tenuto ad offrire prestazioni diverse da quelle alle quali è stato in forza di tale accertamento restituito, può a tanto limitarsi con la conseguenza che il datore di lavoro, se non ottempera alla condanna, resta comunque tenuto alla controprestazione retributiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2931, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)