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Sez. L, Sentenza n. 20808 del 25/09/2006 (Rv. 592435 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Collocamento a riposo per anzianità - Indebita applicazione di clausola risolutiva espressa - Conseguenze - Diritto alla continuazione del rapporto di lavoro e alle retribuzioni - Sussistenza - Risarcimento del danno - Configurabilità e quantificazione - Fondamento - Fattispecie relativa al licenziamento di dipendente postale.
Stato
decisa il 2006-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592435-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il collocamento a riposo che sia dichiarato illegittimo per effetto della nullità della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, al raggiungimento della massima anzianità contributiva, comporta l'ammissibilità, al di là della specifica previsione di cui all'art. 18 Statuto Lav., di un'azione di condanna del contraente inadempiente alla prestazione dovuta, in quanto la relativa decisione non solo è idonea a produrre i suoi normali effetti mediante la volontaria esecuzione da parte dell'obbligato, ma può costituire il presupposto per ulteriori conseguenze giuridiche derivanti dall'inosservanza dell'obbligo contenuto nella sentenza, che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore. Ne consegue che è incensurabile la sentenza di merito che abbia condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni fino alla reintegrazione nel posto di lavoro, in mancanza tanto di censure circa la mancata offerta delle prestazioni lavorative quanto di prove, provenienti dall'onerato datore di lavoro, volte a contraddire che il risarcimento del danno derivante dal rifiuto dell'esecuzione della prestazione lavorativa coincidesse con la perdita retributiva, con la precisazione che su tale importo devono essere corrisposti anche i contributi previdenziali, stante l'ampia nozione di retribuzione dettata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, applicabile alla fattispecie "ratione temporis".

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)