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Sez. 2, Sentenza n. 3137 del 30/11/1982 Ud. (dep. 14/04/1983) Rv. 158397 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - ATTI PUBBLICI E CERTIFICATI - DISTINZIONE - MODELLO I.N.A.M. COMPILATO DAL MEDICO CONVENZIONATO - È ATTO PUBBLICO - IPOTESI VARIE.*
Stato
decisa il 1982-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158397-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - ATTI PUBBLICI E CERTIFICATI - DISTINZIONE - MODELLO I.N.A.M. COMPILATO DAL MEDICO CONVENZIONATO - È ATTO PUBBLICO - IPOTESI VARIE.*

Ai fini del reato di falsità in Atti il certificato amministrativo si distingue dall'atto pubblico per diversità di contenuto e di efficacia: il primo riguarda l'attestazione di fatti, conosciuti dal pubblico ufficiale, ma che non si sono verificati alla sua presenza, onde non fornisce prova di attività da lui direttamente esplicata, in quanto documenta soltanto affermazioni di verità e di scienza; l'atto pubblico riguarda, invece, fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale ovvero da lui personalmente compiuti. Pertanto, sono Atti pubblici e non certificati amministrativi i modelli dell'i.N.A.M. nei quali il medico, in qualità di pubblico ufficiale, attesta fatti produttivi di fatti giuridici come avvenuti alla sua presenza (richiesta di visita di un avente diritto) o come da lui direttamente compiuti (identificazione dell'assicurato, visita medica, giudizio sull'incapacità lavorativa e sulla durata del relativo periodo). (Conf mass n 145178; (Conf mass n 151629; (Conf mass n 151762; (Conf mass n 151976, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)