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Sez. 5, Sentenza n. 1034 del 22/10/1981 Ud. (dep. 04/02/1982) Rv. 151976 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE - ATTO PUBBLICO - CERTIFICATO - NOZIONE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1981-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151976-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE - ATTO PUBBLICO - CERTIFICATO - NOZIONE - DIFFERENZA.*

Devono considerarsi Atti pubblici i documenti redatti dal pubblico ufficiale nell'Esercizio delle sue funzioni costitutivi di diritti per la pubblica amministrazione e per i privati oppure diretti a provare il compimento di un'attività dello stesso pubblico ufficiale o posta in essere da un terzo alla sua presenza. Sono, invece, certificati gli Atti redatti dal pubblico ufficiale aventi carattere meramente dichiarativo o certificativo del contenuto di Atti pubblici preesistenti o riguardanti attestazioni di verità o di scienza che non rientrano nella documentazione di attività compiute direttamente dal pubblico ufficiale o da lui percepite. (Conf mass n 144146; (Conf mass n 145954; (Conf mass n 143586; (Conf mass n 143086; (Conf mass n 143018; (Conf mass n 140991).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)