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Sez. L, Sentenza n. 1056 del 08/02/1983 (Rv. 425836 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - TRA GIUDIZI NON PENDENTI CONTEMPORANEAMENTE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425836-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - TRA GIUDIZI NON PENDENTI CONTEMPORANEAMENTE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ.*

In tema di litispendenza, quando i due giudizi non pendano contemporaneamente dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice perché dichiari la litispendenza e disponga la cancellazione della seconda causa dal ruolo. (V 5187/81, mass n 415984).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)