Sez. 3, Sentenza n. 3340 del 07/03/2001 (Rv. 544519 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Conseguenze - Pronuncia diretta della Cassazione e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La litispendenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo, può esser pronunciata direttamente dalla Cassazione con annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)