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Sez. 3, Sentenza n. 3340 del 07/03/2001 (Rv. 544519 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Conseguenze - Pronuncia diretta della Cassazione e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Stato
decisa il 2001-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544519-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

La litispendenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo, può esser pronunciata direttamente dalla Cassazione con annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)