Sez. 3, Sentenza n. 28971 del 07/06/2012 Ud. (dep. 18/07/2012) Rv. 253148 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - Riconducibilità nelle ipotesi ex art. 129 cod. proc. pen. - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In caso di richiesta concorde di applicazione della pena non è consentito al giudice pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscioglimento o di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà od insufficienza della prova desumibile dal fascicolo del pubblico ministero, salvo che le stesse siano irreversibili.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)