diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2076 del 28/10/2003 Ud. (dep. 22/01/2004) Rv. 228148 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Motivazione - Dovere del giudice di dare preliminarmente conto dell'insussistenza di cause di non punibilità - Sussistenza - Proscioglimento o assoluzione per mancanza, insufficienza, contraddittorietà degli elementi desumibili dal fascicolo del P.M. - Inclusione fra le ipotesi indicate dall'art. 129 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228148-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Nell'ambito del procedimento di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza, contraddittorietà delle prove desumibili dal fascicolo del pubblico ministero, perché tale possibilità non rientra né tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129, comma primo, cod. proc. pen. né, a causa dello stato in cui il processo si trova, tra le ulteriori cause di assoluzione o proscioglimento alle quali, all'esito dell'udienza preliminare o del dibattimento, può essere applicato l'art. 129 cod. proc. pen. in forza della equiparazione delle formule dubitative a quelle di assoluzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)