Sez. 1, Sentenza n. 2358 del 09/03/1988 (Rv. 458140 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - DICHIARAZIONE RESA ALL'ESTERO DAL CITTADINO ITALIANO - DIRETTA ISCRIZIONE SUL REGISTRO DELLE NASCITE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - OBBLIGHI PATRIMONIALI INERENTI AL RAPPORTO DI PARENTELA - OPERATIVITÀ SECONDO LA LEGGE ITALIANA - PREVIA DELIBAZIONE EX ART. 804 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - DICHIARAZIONE RESA ALL'ESTERO DAL CITTADINO ITALIANO - DIRETTA ISCRIZIONE SUL REGISTRO DELLE NASCITE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - OBBLIGHI PATRIMONIALI INERENTI AL RAPPORTO DI PARENTELA - OPERATIVITÀ SECONDO LA LEGGE ITALIANA - PREVIA DELIBAZIONE EX ART. 804 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale, resa all'estero dal cittadino italiano, nelle forme alternativamente previste dall'art. 26 primo comma delle Disposizioni sulla legge in generale, è suscettibile di diretta iscrizione nel registro delle nascite, a norma degli artt. 84, 85 ed 89 del R.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, e rende conseguenzialmente operanti gli obbligi patrimoniali inerenti al rapporto di parentela secondo la legge italiana, (in base all'art. 20 delle citate Disposizioni), senza che occorra richiedere un provvedimento giurisdizionale di delibazione ai sensi dell'art. 804 cod. proc. civ.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 20 CORTE COST., Preleggi art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 804, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 84, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 85, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)