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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 (Rv. 667661 - 02)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI | Atti pubblici ricevuti all'estero ex art. 804 c.p.c., vigente "ratione temporis" - Funzione meramente probatoria - Dichiarazione giudiziale di efficacia - Necessità - Esclusione - Adozione di minore compiuta da cittadino italiano nelle forme di un atto pubblico notarile secondo le leggi dello Stato in cui l'atto fu redatto - Automatica efficacia in Italia - Sussistenza - Conseguenze in tema di cittadinanza del minore adottato.
Stato
decisa il 2023-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667661-02

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI

In tema di atti pubblici ricevuti all'estero ai sensi dell'art. 804 c.p.c., abrogato ma applicabile "ratione temporis", la dichiarazione di efficacia in Italia è richiesta ai soli fini esecutivi e non quando l'atto è invocato a fini di prova, con la conseguenza che l'atto pubblico di adozione di un minore da parte di un cittadino italiano, che sia validamente ricevuto dal pubblico ufficiale secondo le leggi dello Stato in cui l'atto è compiuto, importa l'acquisto da parte dell'adottato della cittadinanza italiana, in forza della legge n. 555 del 1912, vigente "ratione temporis", e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 91 del 1992, secondo il quale l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato da un cittadino italiano opera retroattivamente.

Cod. Proc. Civ. art. 804, Legge 13/06/1912 num. 555 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 91 art. 3 com. 1, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)