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Sez. L, Sentenza n. 4643 del 16/04/1992 (Rv. 476830 - 01)

Istruzione e scuole - Personale insegnante - Professori universitari - In genere | Lettori di lingua straniera - Assunzione ex art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980 - Rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato - Configurabilità - Limitazione della durata all'anno accademico - Contrasto con l'art. 48 n. 2 del trattato CEE, in relazione alla sentenza 30 maggio 1989 della Corte di Giustizia della Comunità Europea - Esclusione - Limite di rinnovabilità oltre cinque anni - Illegittimità costituzionale.
Stato
decisa il 1992-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476830-01

Istruzione e scuole - Personale insegnante - Professori universitari - In genere

I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 per l'assunzione presso le università di lettori di lingua straniera danno luogo, ove l'attività del lettore si inserisca nell'organizzazione dell'attività di insegnamento impartita dall'università secondo necessità e priorità che, dipendendo dalle disposizioni (anche didattiche) del docente titolare della cattedra, prescindono completamente dall'iniziativa e dalla volontà del prestatore, a rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato. La previsione contenuta nella norma citata, attinente alla durata del contratto limitata all'anno accademico, non contrasta con l'art. 48, n. 2 del Trattato CEE, in relazione alla sentenza 30 maggio 1989 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che ha invece rilevato tale contrasto solo per quanto riguarda la disposizione relativa al limite di rinnovabilità del contratto oltre cinque anni, disposizione della quale peraltro è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza n. 55 del 23 febbraio 1989 della Corte Costituzionale.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)