Sez. L, Sentenza n. 2659 del 21/03/1994 (Rv. 485814 - 01)
Istruzione e scuole - Personale insegnante - Professori universitari - In genere | Lettori di lingua straniera - Divieto della durata ultrannuale di contratti di lavoro con le Università - Cessazione ex sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 2 agosto 1993 - Conseguenza - Durata indeterminata dei rapporti - Limiti.
Istruzione e scuole - Personale insegnante - Professori universitari - In genere
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 2 agosto 1993 - che ha immediata efficacia nell'ordinamento nazionale - deve intendersi abrogato il terzo comma dell'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non permette, in via assoluta, il protrarsi oltre l'anno accademico dei contratti di lavoro stipulati dalle Università con i lettori di lingua straniera; tali contratti vanno quindi considerati a tutti gli effetti contratti di lavoro a tempo indeterminato, salvo che non risulti, nei singoli casi, l'esistenza di esigenze specifiche dell'insegnamento che non eccedano il termine annuale.
Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)