diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11344 del 31/05/2016 (Rv. 639908 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI | Convenzione stupulata ai sensi della l.r. Lombardia n. 9 del 1999 - Cessione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Operazione imponibile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639908-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI

In tema di IVA, la cessione gratuita di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, conclusa in attuazione di una convenzione stipulata ai sensi della l.r. Lombardia n. 9 del 1999, costituisce modalità alternativa all'assolvimento dell'obbligo di pagamento degli oneri conseguenti al rilascio di concessioni edilizie relative a fondi rimasti in proprietà del cedente, e non è, pertanto, un'operazione imponibile.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 51, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 12/04/1999 num. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)