Sez. 5 - , Sentenza n. 7641 del 28/03/2018 (Rv. 647557 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI | Convenzione di lottizzazione - Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali - Imponibilità ai fini IVA e delle imposte sul reddito - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI
L'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, in attuazione degli impegni assunti con una convenzione di lottizzazione, è una modalità alternativa all'assolvimento dell'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali ed ha, come questi ultimi, natura di prestazione patrimoniale imposta, sicché è esclusa sia dal campo di applicazione dell'IVA, sia dalle imposte sul reddito.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 51, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Legge 27/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)