Sez. 1, Sentenza n. 6523 del 07/05/2002 (Rv. 554199 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Controversia concernente rapporto compreso nell'art. 409 cod. proc. civ. - Decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale anziché dal pretore giudice del lavoro - Opposizione - Sentenza del tribunale di revoca del decreto ingiuntivo perché viziato da incompetenza per materia - Appello - Sopravvenuta istituzione del giudice unico di primo grado - Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Per effetto della sopravvenuta soppressione del pretore e della conseguente istituzione del giudice unico di primo grado (art. 1 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), alla corte d'appello (adita in sede di gravame avverso la sentenza del tribunale di revoca del decreto ingiuntivo opposto perché viziato da incompetenza per materia, in quanto emesso, pur concernendo un rapporto compreso nell'art. 409 cod. proc. civ., dal presidente tribunale anziché dal pretore in funzione di giudice del lavoro) è preclusa la rimessione della causa al tribunale, atteso che non si verte in una delle ipotesi, tassative, di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di secondo grado "ex" artt. 353 e 354 cod. proc. civ., dovendosi peraltro escludere che il tribunale in funzione di giudice del lavoro sia un giudice diverso da quello originariamente adito in primo grado, considerato che la natura di controversia di lavoro della causa incide solo sul rito applicabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 19/02/1998 num. 51 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)