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Sez. 1, Sentenza n. 1399 del 01/02/2001 (Rv. 544149 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istituzione del giudice unico di primo grado - Controversie in materia di lavoro - Competenza del Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro - Conseguenze - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544149-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

A seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la natura di controversia di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., eventualmente attribuita alla lite pendente tra le parti, non determina più la competenza per materia del pretore del lavoro rispetto a quella del tribunale, competente essendo in ogni caso il giudice unico di primo grado, ma è idonea ad incidere unicamente sul rito (ordinario o di lavoro) applicabile al processo e sulla composizione (monocratica o collegiale) dell'organo investito della sua cognizione; pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione, essendo venuta meno la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)