Sez. 3, Sentenza n. 7342 del 12/07/1999 (Rv. 528531 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Ricorso per Cassazione contro le decisioni dei Consigli Nazionali degli Ordini Professionali in materia disciplinare - Procedimento - Violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo per mancata concessione all'incolpato del diritto di intervenire per ultimo - Esclusione - Facoltà di replica con osservazioni scritte alle conclusioni del pubblico ministero - Rilevanza a tal fine.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE
Nelle regole del procedimento di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione delle decisioni in materia disciplinare dei Consigli Nazionali degli Ordini Professionali non è ravvisabile la violazione dei principi dettati dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848) per mancata concessione all'incolpato del diritto ad intervenire per ultimo, in quanto l'art. 379 cod. proc. civ. consente ai difensori delle parti, a tutela del diritto di difesa, di presentare osservazioni per iscritto dopo le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in sede di discussione orale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)