Sez. U, Sentenza n. 39 del 05/02/1999 (Rv. 522987 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio nazionale forense - Procedimento - Violazione art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per mancata concessione all'incolpato di intervenire per ultimo - Esclusione - Facoltà di replica con osservazioni scritte alle conclusioni del pubblico ministero - Rilevanza a tal fine.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE
Nelle regole del procedimento di impugnazione davanti alla Corte di cassazione della decisione del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, non è ravvisabile la violazione dei principi dettati dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con legge n. 848 del 1955) per mancata concessione all'incolpato di intervenire per ultimo, in quanto l'art. 379, quarto comma, cod. proc. civ. consente ai difensori delle parti, a tutela del diritto di difesa - salvaguardando così i principi costituzionali in materia -, di presentare osservazioni per iscritto dopo le conclusioni formulate dal pubblico ministero in sede di discussione orale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 com. 4, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)