Sez. 3, Sentenza n. 3309 del 06/12/2017 Cc. (dep. 24/01/2018) Rv. 272070 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Decreto penale di condanna pronunciato a carico di più imputati dello stesso reato - Opposizione presentata solo da uno di essi - Effetti rispetto all'altro - Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - Effetto estensivo - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In ipotesi di decreto penale di condanna emesso nei confronti di più soggetti per lo stesso reato, l'opposizione presentata soltanto da uno di essi comporta nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 463 cod. proc. pen., la sospensione della esecuzione del decreto sino all'irrevocabilità della pronuncia conseguente all'opposizione, intervenuta la quale, il decreto penale di condanna diviene definitivo anche per i non opponenti, salvi gli effetti estensivi nei loro confronti dell'eventuale sentenza di proscioglimento nei casi tassativamente enunciati dall'art. 464 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S. C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva considerato definitivo il decreto penale di condanna per il non opponente, con conseguente impossibilità per lo stesso di avvalersi degli effetti favorevoli della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con revoca dell'ordine di demolizione pronunciata nei confronti del coimputato opponente, non essendo tale ipotesi contemplata dall'art. 464 cit.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 463, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)