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Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017) Rv. 268833 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Decreto penale di condanna pronunciato a carico di più imputati dello stesso reato - Opposizione presentata solo da uno di essi - Effetti rispetto agli altri - Sospensione del termine per l'opposizione o causa di restituzione in tale termine - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268833-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di decreto penale di condanna pronunciato a carico di più imputati dello stesso reato, l'opposizione presentata soltanto da uno di essi non comporta, a favore degli altri, alcuna sospensione del termine per l'opposizione né integra alcuna causa di restituzione nello stesso, limitandosi l'art. 463 cod. proc. pen. a prevedere che la mera esecuzione del decreto rimanga sospesa nei confronti dei non opponenti sino all'irrevocabilità della pronuncia relativa all'opponente; pertanto, rispetto ai primi, il decreto diventa definitivo ai sensi dell'art. 461 dello stesso codice, salvi gli effetti estensivi dell'eventuale sentenza di proscioglimento dell'opponente, con riferimento ai soli casi tassativamente enunciati dal successivo art. 464. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell'esecuzione avesse considerato definitivo il decreto penale di condanna in relazione ai non opponenti, con conseguente impossibilità per gli stessi di avvalersi della causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001, rilevando come la sentenza di assoluzione del coimputato opponente "per non aver commesso il fatto" non producesse effetti estensivi in loro favore, poiché emessa secondo una formula non contemplata dall'art. 464 cit.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 463 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)