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Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 07/11/1983 (Rv. 431271 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANTI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 314/4 CODICE CIVILE, ED ART. 8 LEGGE N. 184 DEL 1983 - FENOMENO DELLA FORZA MAGGIORE IN RIFERIMENTO ALLO STATO DI ABBANDONO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431271-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANTI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 314/4 CODICE CIVILE, ED ART. 8 LEGGE N. 184 DEL 1983 - FENOMENO DELLA FORZA MAGGIORE IN RIFERIMENTO ALLO STATO DI ABBANDONO - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Al fine della dichiarazione dello stato di adottabilità, tanto a norma dell'art. 314/4 cod. civ., ora abrogato, quanto ai sensi dell'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184, la valutazione del fenomeno della forza maggiore in riferimento allo stato di abbandono, va compiuta ponendo estrema attenzione alla esigenza prioritaria che il minore viva in una situazione congeniale al suo armonico sviluppo e non subisca turbamenti connessi a non producenti variazioni di ambiente, mentre la ritrovata disponibilità ad assistere e curare il minore, da parte della famiglia di origine, deve costituire il risultato di un autentico e profondo e antico interesse e non l'espressione di un ravvedimento soltanto formale o, più ancora, di un mero proposito di riscatto o di reazione, in danno di situazioni ormai radicatesi, a tutto vantaggio del minore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)