Sez. 1, Sentenza n. 613 del 31/01/1986 (Rv. 444183 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATI DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 314/4 CODICE CIVILE ED ART. 8 LEGGE N. 184 DEL 1983 - FORZA MAGGIORE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATI DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 314/4 CODICE CIVILE ED ART. 8 LEGGE N. 184 DEL 1983 - FORZA MAGGIORE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Al fine della dichiarazione dello stato di adottabilità, tanto a norma dell'art. 314 cod. civ. (ora abrogato) quanto ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184 (art. 8), la valutazione del fenomeno della "forza maggiore" in riferimento allo stato di abbandono va compiuta ponendo estrema attenzione alla esigenza prioritaria che il minore viva in una situazione congeniale al suo armonico sviluppo e non subisca turbamenti connessi a non producenti variazioni di ambiente mentre la ritrovata disponibilità ad assistere e curare il minore, da parte della famiglia di origine, deve costituire il risultato di un autentico e profondo e antico interesse e non l'espressione di un ravvedimento soltanto formale o, più ancora, di un mero proposito di riscatto o di reazione, in danno di situazioni ormai radicatesi, a tutto vantaggio del minore, cui deve cedere ogni altro interesse anche meritevole per sè stesso di apprezzamento. (V 2830/85, mass n 440596; (V 2216/81, mass n 412953; (V 2442/80, mass n 406157; (Conf 6564/83, mass n 431275; (Conf 6563/83, mass n 431271).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 05/11/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)