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Sez. 2, Ordinanza n. 21500 del 31/07/2024 (Rv. 671905-01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative - Illecito permanente - Termine per la contestazione degli addebiti nel procedimento di cui all'art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 - Decorrenza. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671905-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, in caso di illecito permanente, il termine di centottanta giorni per la contestazione degli addebiti nel procedimento delineato dall'art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 decorre dalla data di cessazione della permanenza ovvero, quando non vi sia la prova di tale cessazione, dalla data dell'accertamento dell'infrazione inerente alla condotta specificamente contestata.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 all. 195, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)