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Sez. 5, Sentenza n. 16300 del 11/07/1989 Ud. (dep. 27/11/1989) Rv. 182640 - 01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - DISPOSIZIONI DI CARATTERE CIVILISTICO - MANCANZA NEL DISPOSITIVO DI UNA SPECIFICA STATUIZIONE ESPRESSA INVECE NELLA PARTE MOTIVO DELLA SENTENZA - VIZIO DI OMESSA PRONUNZIA SU UN CAPO DI DOMANDA - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO CON LA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182640-01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - DISPOSIZIONI DI CARATTERE CIVILISTICO - MANCANZA NEL DISPOSITIVO DI UNA SPECIFICA STATUIZIONE ESPRESSA INVECE NELLA PARTE MOTIVO DELLA SENTENZA - VIZIO DI OMESSA PRONUNZIA SU UN CAPO DI DOMANDA - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO CON LA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

In tema di Disposizioni di carattere civilistico recate dalla sentenza penale, non vale la regola applicabile nell'ambito dell'ordinamento processuale penale, secondo la quale quel che esprime l'applicazione della volontà della legge nel caso concreto è unicamente il dispositivo e non la motivazione della sentenza. Al contrario, dovendosi far capo ai principi che disciplinano l'Esercizio dell'attività giurisdizionale nel campo del diritto privato, bisogna ritenere che l'individuazione della portata precettiva della pronunzia del giudice debba esser effettuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche delle enunciazioni ed affermazioni deliberative racchiuse nella motivazione, le quali debbono considerarsi integrative del dispositivo, che si riveli privo di menzioni esplicite circa il risultato del giudizio oggetto dell'accertamento giurisdizionale. Conseguentemente non può ravvisarsi il vizio di omessa pronunzia su un capo di domanda nella circostanza del difetto in dispositivo di specifica statuizione, che sia stata tuttavia espressa nella parte motivo della sentenza. (V mass n 462779 ed altre ivi citate; (V mass n 418467, ed altre ivi citate; (V mass n 106475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)