Sez. 6, Sentenza n. 1739 del 21/11/1967 Ud. (dep. 15/01/1968) Rv. 106475 - 01
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - OMESSA PRONUNCIA - STATUIZIONE DESUMIBILE DALLA MOTIVAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE -INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO INCOMPLETO AD OPERA DELLA CORTE DI CASSAZIONE -LEGITTIMITA - INTERESSI CIVILI - DANNI -FATTISPECIE IN TEMA DI OMESSA PRONUNCIA NEL DISPOSITIVO DI MERITO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - OMESSA PRONUNCIA - STATUIZIONE DESUMIBILE DALLA MOTIVAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE -INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO INCOMPLETO AD OPERA DELLA CORTE DI CASSAZIONE -LEGITTIMITA - INTERESSI CIVILI - DANNI -FATTISPECIE IN TEMA DI OMESSA PRONUNCIA NEL DISPOSITIVO DI MERITO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Quando dal coordinamento delle statuizioni del dispositivo con la motivazione risulti che l'omissione formale della pronuncia su un capo e dipesa solo da errore e che inequivocabile e ben determinabile sia il contenuto della pronuncia omessa, la Corte di Cassazione puo direttamente porre rimedio alla manchevolezza, ai sensi dell'art.539 cod.proc.pen., sostituendo, previo annullamento, il dispositivo lacunoso con altro contenente la pronuncia erroneamente omessa. (nella specie il giudice di appello aveva omesso di inserire nel dispositivo la condanna al risarcimento del danno verso la parte civile pur avendo nella motivazione affermato che l'imputato era tenuto al risarcimento del danno).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 539
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)