Sez. 3, Sentenza n. 2468 del 24/07/1971 (Rv. 353462 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - IN GENERE - PARERI PRO VERITATE - RILEVANZA PROBATORIA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - IN GENERE - PARERI PRO VERITATE - RILEVANZA PROBATORIA.*
I pareri pro veritate riflettenti questioni tecniche hanno lo stesso valore delle perizie stragiudiziali, ossia di allegazioni difensive e, pertanto, non hanno efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione della controversia. Tuttavia il giudice di merito, dopo aver accertato tali circostanze sulla base delle risultanze istruttorie acquisite agli Atti, puo apprezzare e, se del caso, far proprie, le argomentazioni contenute nei suddetti pareri. (V 2030'65' 1200'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)