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Sez. 2, Sentenza n. 724 del 14/03/1973 (Rv. 362927 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - CONSULENZA DI PARTE - NATURA - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1973-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362927-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - CONSULENZA DI PARTE - NATURA - VALORE PROBATORIO.*

Le eventuali relazioni del consulente tecnico di parte, presentate a confutazione dell'accertamento tecnico di ufficio, costituiscono, al pari delle perizie stragiudiziali, una semplice difesa tecnica che puo essere presentata come atto difensivo autonomo oppure essere contenuta negli scritti difensivi della parte; nell'uno e nell'altro caso esse non costituiscono mezzi di prova, ma possono essere utilizzate dal giudice per ricavarne elementi di giudizio ed anche per formare il proprio convincimento, qualora le ritenga fondate. (V 2468/71, mass n 353462; 2904/69, mass n 342738; (V 1991/69, mass n 341210; 1872/69, mass n 341015).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)