diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13510 del 16/09/2002 (Rv. 557415 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di un numero di copie non corrispondente a quello di tutti i destinatari - Conseguenze - Nullità della notifica - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità - Ordine di rinnovazione della citazione alle parti mancanti - Necessità - Inottemperanza dell'ordine - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione).
Stato
decisa il 2002-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557415-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI

Il principio secondo il quale la notificazione di un atto di impugnazione a più parti eseguita mediante consegna, all'unico difensore, di un numero di copie non corrispondente a quello delle parti medesime è da ritenersi (non inesistente ma) nulla, e, come tale, sanabile all'esito dell'esecuzione, da parte del notificante, dell'ordine di rinnovazione impartito dal giudice, anche di legittimità, trova un limite nell'ipotesi in cui tale ordine rimanga ineseguito, dovendosi, in tal caso, procedere a declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa (nella specie, del ricorso per cassazione), attesa la perentorietà (art. 291 cod. proc. civ.) del termine assegnato per la rinnovazione, e la conseguente improrogabilità (art. 153 stesso codice) e non rinnovabilità di tale termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)