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Sez. L, Sentenza n. 2899 del 14/02/2005 (Rv. 578856 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI | Prorogabilità - Esclusione - Difficoltà non imputabili alla parte - Rilevanza - Prova - Onere a carico della parte stessa - Fattispecie in tema di rinnovazione della notifica dell'appello incidentale.
Stato
decisa il 2005-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578856-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI

Il termine perentorio fissato dal giudice per il compimento di atti processuali (nella specie, per la rinnovazione della notifica dell'appello incidentale, ex art. 291 cod. proc. civ.) non può essere sospeso o prorogato, neanche per accordo delle parti, senza che l'interessato abbia provato una difficoltà a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)